La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Attraverso dette informazioni il sistema bancario e finanziario può valutare il merito creditizio dei soggetti privati e la loro capacità di poter restituire i finanziamenti concessi.
Al pari della Centrale dei Rischi sono presenti anche sistemi di informazione privati che raccolgono i dati di famiglie e imprese tra le Società di Informazioni Creditizie più note citiamo il Crif, Cerved, Experian.
Una errata segnalazione alla Centrale dei Rischi (o alle SIC) può avere conseguenze pregiudizievoli sia per il privato che per le imprese.
Per errori nella segnalazione si intende un’iscrizione alla CRIF eccessiva rispetto al debito ancora da pagare, oppure il mancato preavviso di segnalazione, oppure un ritardo nella cancellazione o ancora una segnalazione del tutto fittizia, cioè fondata su un rapporto di credito assolutamente inesistente (capita anche questo!).
La segnalazione alla CRIF crea in capo al soggetto segnalato una posizione debitoria sofferente, cioè un’immagine di “cattivo pagatore” che non merita altro credito oppure di soggetto così indebitato da non poter sostenere altri debiti.
Ecco perché, qualora la segnalazione dovesse essere illegittima, risulterebbe fortemente pregiudizievole per chi, pur avendo sempre pagato, volesse accedere al credito, e ciò con maggior aggravio per gli imprenditori che spesso vi ricorrono.
Il soggetto ingiustamente segnalato ha il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento del danno alla reputazione e all’immagine personale e professionale ma anche il risarcimento del danno per l’illecito trattamento dei dati personali.
In conclusione, se da un accesso agli atti dovesse emergere una “segnalazione non preavvisata” oppure “un estratto inesatto” della propria posizione debitoria è oggi possibile adire utilmente il Tribunale competente già in sede di urgenza per ottenere la cancellazione del dato illegittimamente pubblicato e, in sede di merito, per il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima segnalazione.